Statuto, regolamenti, moduli e bilanci

giovedì 2 ottobre 2008

Statuto del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

(VII Congresso – Chianciano 24-27 luglio 2008)

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Preambolo.

Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista al fine di realizzare la liberazione delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per realizzare questo fine il PRC-SE si ispira alle ragioni fondative del socialismo, al pensiero di Carlo Marx.
Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla Rivoluzione d'Ottobre fino alla contestazione del biennio 68 -'69 e al suo interno, quella italiana che muovendo dalla resistenza antifascista ha saputo pur costruire importanti esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa.
I comunisti lottano perché‚ in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo e del patriarcato come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali; avversano attivamente l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento.
Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea rigetta così ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario.
E' consapevole dell'autonomia e della politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalistici: con i quali quindi collabora e si confronta alla pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in modalità democratica e non settaria.
Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea agisce per la reciproca solidarietà e la collaborazione tra le forze politiche e i movimenti anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a raccoglierli e a costituirli in schieramento contro la globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente, di Unione Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d'altra matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei movimenti e delle associazioni della sinistra della società civile.
E' in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa, di un nuovo movimento operaio e di un nuovo schieramento politico di alternativa.

I - L’ADESIONE AL PARTITO

Art.1

1. Il partito favorisce l’adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l’iscrizione.
2. Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa, ne condividono il programma e i valori di riferimento.

Art. 2

1. La domanda di prima iscrizione è rivolta al direttivo del circolo territoriale del Comune o quartiere di residenza o al circolo di lavoro, di studio o tematico ove si svolge la propria attività.
2. Qualora nel Comune in cui si svolge la prevalente attività di lavoro, studio o sociale non esista un circolo tematico o territoriale, è data la possibilità all’interessata/o di rivolgere domanda al circolo territoriale più vicino diverso da quello di residenza, salvo quanto previsto dal comma 4.
3. Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato/a. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell’interessato/a, provvede alla consegna della tessera.
4. La compagna/il compagno iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso la consegna della tessera è atto dovuto.
5. L’atto di iscrizione si perfeziona in ogni caso con il regolare pagamento della tessera al circolo. Il segretario/a del circolo deve firmare la tessera e curarne la consegna. Il segretario/a del circolo è altresì responsabile del corretto invio dei tagliandi di controllo e delle quote del tesseramento spettanti alle diverse istanze.

Art. 3

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista col quale il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea abbia rapporti ufficialmente stabiliti.
2. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui princìpi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito

II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

Art. 4

1. L'intera vita interna del Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea e l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà e alla democrazia; con ciò anche tendendo ad anticipare e a sperimentare la quotidianità e la qualità totalmente democratiche delle relazioni in quella società socialista futura per la quale il partito si batte.
2. I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare, delle donne, dei lavoratori e delle persone anziane.
3. Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea incoraggia e sostiene la costituzione al proprio interno, in forma indipendente, di luoghi tematici e la partecipazione ad essi di persone non iscritte al partito.
4. Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea appoggia la costituzione, al proprio interno o in forma indipendente, di associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica e, più in generale, la libera organizzazione interna o indipendente di attività e luoghi di ricerca, che uniscano iscritte/i al partito e non.
5. Ogni iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali di partito con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E' inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta.
6. Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza di partito.
7. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie opinioni politiche.
8. Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente Statuto.
9. Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche rivoltele/rivoltegli.

Art. 5

1. Le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali.
2. Sono inoltre tenute/i ad appoggiare gli organismi e le associazioni della sinistra alternativa, i movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.
3. Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea combatte ogni attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità definite e i modi di esercizio di queste responsabilità e i risultati ottenuti debbono essere verificati.
4. Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito in relazione agli obblighi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
5.Le/gli iscritte/i devono, in ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità.

Art. 6

Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali, nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

Art. 7

1. Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dallo Statuto.
2. La funzione dirigente si esprime nel:
a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i;
b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività di formazione;
c) assicurare la circolazione delle informazioni;
d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;
e) lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti;
f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione;
g) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione;
h) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte;
i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.
3. Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno in corso entro 3 mesi dall’inizio della campagna di tesseramento.

Art. 8

Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l'essenza della vita democratica del partito che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi.

Art. 9

1. Il partito è una collettività politica unitaria con una pratica politica ed una direzione unitarie. Ciò avviene anche attraverso una pluralità delle posizioni che possono esprimersi liberamente e in modo trasparente attraverso diverse forme di aggregazioni o tendenze, sia in fase congressuale sia nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.
2.Gli organi di stampa del partito mettono a disposizione del dibattito interno uno spazio adeguato.
3. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate.

Art. 10

Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una nuova soggettività politica possono essere decisi solo dal congresso del partito con la maggioranza dei due terzi delle delegate e dei delegati.

Art.11

1. Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta.
2. Tali consultazioni sono effettuate se richiesto dalla maggioranza assoluta del CPF o del CPN o da un quinto degli iscritti della federazione o da un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre Regioni.

Art. 12

1. L’ordine del giorno con il quale è convocato l’organismo dirigente e l’assemblea di circolo deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di circolo.
2. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullità.
3. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.

III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

Art. 13

L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e comitati regionali.

Art. 14

1. Il circolo è l'istanza fondamentale del partito.
2. Il circolo è: territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale), di lavoro, di studio o tematico; può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro.
3. Si possono costituire cellule organizzative in capo ai circoli ai fini di una più agevole azione sociale.
4. Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del circolo sono di norma aperte.

Art. 15

1. L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato politico federale e dai/lle singoli/e iscritti/e.
2. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedano nel medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operino nel medesimo ambito di lavoro o di studio.

Art. 16

1. La costituzione dei circoli è diritto dei proponenti, ed è, in ogni caso, sempre deliberata dal comitato politico federale che deve pronunciarsi alla prima riunione utile, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta, e che, ove approvata la proposta, ne convoca il congresso costitutivo.
2. Contro il diniego alla costituzione di un circolo comunicato per iscritto, è ammesso ricorso entro 30 giorni al CNG che può chiedere una nuova deliberazione al CPF, che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Non può farsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con meno di 20 iscritte/i e di luogo, di lavoro, di studio o tematico, con meno di 10 iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere.
4. I circoli di uno stesso comune, di una stessa circoscrizione o municipio o zona, possono costituire coordinamenti (cittadini, circoscrizionali, municipali o zonali) anche tematici.
5. I coordinamenti, ad ogni modo, non costituiscono istanze di partito.
6. Si può dar vita a forme di coordinamento di attività a livello mesoregionale e trasfrontaliero non permanente su decisione di più Comitati Regionali e/o Federali, sulla base di tematiche di lavoro comuni. Esse si coordinano in ogni caso con gli organismi dirigenti del Partito, i dipartimenti nazionali, le commissioni di lavoro nazionali, regionali e territoriali.
7. Nei circoli intercomunali e nei luoghi di lavoro si possono costituire nuclei di iscritti per operare su temi specifici locali o aziendali. Tali nuclei non costituiscono sede decisionale e operano in collegamento con il comitato direttivo del circolo.
8. Il comitato politico federale può, altresì, autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti in particolare per sperimentare circoli su scala territoriale ampia che agiscano sul tema del lavoro, della precarietà, dello studio-lavoro, dell'immigrazione, dell’ambiente, del territorio.

Art. 17

1. Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i.
2. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal direttivo.
3. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo.
4. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.
5. Quando vi è richiesta di convocazione dell’assemblea da parte di un quinto degli iscritti, la segretaria/il segretario del circolo deve provvedere alla convocazione entro 5 giorni e la riunione deve tenersi non oltre 30 giorni. In mancanza provvede il collegio di garanzia.

Art. 18

1. Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario.
2. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici.
3. Il comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo.
4. Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti.

Art. 19

1. La federazione è costituita di norma su base provinciale.
2. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale caratterizzate da omogeneità.
3. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza.

Art. 20

1. Nei paesi di emigrazione italiana possono essere costituite federazioni del PRC-SE sulla base delle norme del presente Statuto.
2. Per quanto riguarda l’Europa, i circoli e le federazioni all’estero hanno la stessa organizzazione, funzione politica ed autonomia dei circoli e federazioni in Italia. Per costituire una federazione, di norma, è necessaria l’esistenza di almeno 3 circoli nello stesso Paese. Per le eccezioni decide il Cpn.
3. Le federazioni e i circoli in Europa possono costituire un coordinamento come organismo collegiale e paritario di collegamento e di comunicazione tra le/i compagne/i iscritte/i in Europa. I modi e le forme di funzionamento di tale coordinamento vengono stabilite in modo condiviso dalle federazioni e dai circoli stessi. L’assemblea dei segretari dei circoli elegge il Coordinatore europeo. E’ componente di diritto del Coordinamento, il responsabile nazionale del Dipartimento degli Italiani nel Mondo.
4. Per quel che riguarda la presenza del partito negli altri continenti, questa potrà essere adattata alla realtà sociale e politica dei paesi di accoglienza assumendo, in accordo con il Dipartimento nazionale, forme organizzative anche diverse dai circoli e dalle federazioni europee.
5. Le organizzazioni del Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea all’estero sviluppano e articolano i rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al partito e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con gli emigranti all’estero.

Art. 21

1. Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti esterni al partito.
2. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze nazionali e linguistiche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.

Art. 22

Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale eletto dal congresso regionale.

Art. 23

1. Il Partito riconosce la condizione specifica della Autonomia Sarda così come si esprime nei suoi valori di progresso e di sentimento unitario di popolo, coerentemente con gli obiettivi di liberazione umana; di identità e di espressività del proprio patrimonio storico, culturale e linguistico; del progetto di rinascita economica e sociale delineato dalla norma costituzionale dell’articolo 13 dello statuto d’autonomia. E ciò essenzialmente in coerenza con l’ispirazione del pensiero di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu in tema di sentimento nazionale, di democrazia effettiva e di autogoverno del popolo, da affermare nel contesto unitario italiano, europeo e mediterraneo.
2. Conseguentemente, al partito in Sardegna è riconosciuto:
a) il diritto di proposta del progetto di rinascita economica e sociale dell’isola da assumere come parte integrante dell’iniziativa politica generale del partito in sede nazionale e comunitaria;
b) il diritto all’indicazione della propria rappresentanza politica nelle istanze unitarie a carattere sovraregionale;
c) una dotazione adeguata di mezzi e risorse commisurata alla effettiva consistenza organizzativa ed elettorale del partito in Sardegna, da definirsi in un quadro di utilizzazione equa delle risorse complessive del partito.

IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE

Art. 24
1. Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere.
2. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento.
3. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea.

V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI

Art. 25

1. Le/i giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera dei Giovani comunisti.
2. Le/i Giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al PRC-SE. L'iscrizione al partito deve essere di norma effettuata presso il circolo di competenza.
3. Al fine di favorire l’incremento delle adesioni, alla/al Portavoce provinciale è riconosciuta la possibilità di iscrivere ai circoli di competenza, nel pieno rispetto dell’art. 2 dello Statuto, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un’agevole possibilità di contattare i circoli territoriali o tematici.
4. All'organizzazione delle/dei Giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica, la promozione di iniziative e campagne, la costruzione di un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile.
5. L'assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito. Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi Giovani Comunisti delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano dell'assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del partito.
6. A livello di federazione, l'assemblea delle/dei Giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei Giovani comuniste/i.
7. Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un o due portavoce; ove fossero due, essi necessariamente rappresentano la diversità di genere. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dal coordinamento nazionale delle/i giovani comuniste/i la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i Giovani comuniste/i.
8. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della Regione. Il coordinamento regionale elegge tra i suoi componenti uno o due portavoce ove fossero due essi necessariamente rappresentano la diversità di genere.
9. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti.
10. La/Il portavoce nazionale è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i.
11. L'organizzazione dei/delle Giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale.
12. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di inerzia nell’attività, o di grave pregiudizio all’immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del Collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, entro tale termine, l’attività può essere delegata ad uno o due compagne/i con compiti di commissaria/o straordinario.
13. La/Il portavoce provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. La/Il portavoce regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi.
14. La /Il portavoce nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale ed è invitato alla direzione nazionale del partito, qualora fossero due, ne fanno parte entrambi.

VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Art. 26

1. Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono ogni anno in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro.
2. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola in conferenze a livello regionale e federale.
3. La conferenza nazionale elegge, al termine della sua sessione, la consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito.
4. Il comitato politico federale e quello regionale possono convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.

VII - CONFERENZA SULLE POLITICHE MIGRATORIE

Art. 27

1. Di norma ogni anno, il partito terrà una Conferenza nazionale sulle tematiche e i problemi inerenti le politiche migratorie, i diritti sociali e di cittadinanza delle/dei migranti.
2. La conferenza è convocata dal Comitato politico nazionale, è aperta alla partecipazione dell'associazionismo dei migranti e dell'antirazzismo e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale.
3. Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni volta ne ravvisi la necessità.

VIII – CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE

Art. 28

1. Le donne comuniste si riuniscono ogni anno in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere.
2. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici.

Art. 29

I Dipartimenti Nazionali e/o dei Comitati Politici Federali e/o Regionali possono proporre al Comitato Politico Nazionale lo svolgimento di Conferenze nazionali su temi di carattere generale.

IX - I CONGRESSI

Art. 30

1. Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.
2. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso.
3.I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.
4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale.
5. Il Partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del percorso della rifondazione. Le delegazioni dei circoli ai congressi federali e quelle delle federazioni ai congressi nazionali e regionali devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, di donne e di uomini, salvo che la presenza di genere sul totale degli iscritti lo renda impossibile.
6. La stessa regola vale per le conferenze di partito.
7. I comitati politici eletti dai congressi devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, tra la presenza di donne e quella di uomini. Analoga regola vale per la formazione dei comitati direttivi di circolo e federazione, per la direzione nazionale, per le segreterie.

Art. 31

Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

Art. 32

1. Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti.
2. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, il comitato politico federale è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio federale di garanzia, che risponde entro 10 giorni.
3. Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione.

Art. 33

1. Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.
2. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, la direzione nazionale è tenuta a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio nazionale di garanzia, che risponde entro venti giorni.
3. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.

Art. 34

Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili. Per le questioni relative allo svolgimento dei congressi straordinari, contro le decisioni della commissione per il congresso può proporsi ricorso di appello rispettivamente al collegio federale di garanzia per i congressi di circolo e al collegio nazionale di garanzia per i congressi regionali e di federazione.

Art. 35

1. Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal comitato politico regionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale.
2. Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su richiesta di una o più federazioni che rappresentino la metà più uno degli iscritti della regione lo richieda. La direzione è tenuta a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio nazionale di garanzia, che risponde entro venti giorni.
3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale ed il collegio regionale di garanzia.
4. I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.

Art. 36

1. Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i.
2.È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni.
3. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello.
4. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia.
5. L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale.
6. Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse.

Art. 37

1. Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori e di giovani.
2. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.

X - LE CONFERENZE

Art. 38

1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali.
2. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di svolgimento e di partecipazione.
3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito.

Art. 39

1. Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione.
2. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali.
3. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale.

XI - GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 40

1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di circolo, al comitato politico federale, al comitato politico regionale e al comitato politico nazionale.
2. Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno.
3. Le loro riunioni sono convocate dalla/dal segretaria/o, sentito l'organo esecutivo corrispondente, o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti.
4. Il segretario deve provvedere alla convocazione, quando vi è richiesta di un terzo dei componenti, entro cinque giorni.
5. In mancanza, provvede il collegio di garanzia competente.
6. Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli superiori.

Art. 41

1. Il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a livello locale, propone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo ed è eletto dal congresso con le procedure di cui al successivo art. 50.
2. Esso elegge al suo interno, a maggioranza di voti, la/il segretaria/o e il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria.
3. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti, con l'elezione, incarichi specifici.
4. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali. I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso.
5. Il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati direttivi alla presenza della segreteria provinciale.

Art. 42

1. Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza.
2. Esso si riunisce almeno ogni due mesi.
3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli. I segretari di circolo sono invitati permanenti.
4. Per le federazioni oltre i duemila iscritti la componente territoriale non potrà essere inferiore complessivamente al 60%, ma l'intero comitato politico federale verrà eletto dai delegati al congresso.
5. Esso di norma non potrà superare il numero di cento membri, tenendo in ogni caso conto della funzionalità.
6. Le/i componenti del comitato politico federale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decadute/i dal comitato politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio federale di garanzia.
7. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso di federazione, il comitato politico federale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.
8. Il comitato politico federale elegge, fra i suoi membri, la/il segretaria/o, la segreteria, il tesoriere e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo.
9. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.
10. La/Il segretaria/o e la/il presidente del comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato direttivo.
11. Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto nella segreteria.
12. Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i componenti e nominando le/i responsabili.
13. Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato politico federale.
14. Il comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito.
15. Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia la proposta per la/il capogruppo.
16. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali.

Art. 43

1. Il comitato direttivo, laddove eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato.
2. In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuità dell'attività politica ed organizzativa del partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive.
3. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni:
- scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel territorio di competenza della federazione;
- piano di lavoro della federazione;
- questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per il territorio della federazione;
- costituzione di nuovi circoli;
- costituzione di coordinamenti comunali, zonali, circoscrizionali o di municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica della federazione.

Art. 44

1. Il comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, cura l'attività formativa, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico ed organizzativo, le attività delle federazioni.
2. Il comitato politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria.
3. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.
4. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione.
5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all’organizzazione funzionale dell’attività dei gruppi.
6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni due mesi.
7. Le/i componenti del comitato politico regionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico regionale medesimo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio regionale di garanzia.
8. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso regionale, il comitato politico regionale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

Art. 45

1. Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito.
2. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.
3. Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed estero ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato.
4. E’ convocato dalla direzione con lettera del segretario nazionale o, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti.
5. Le/i componenti del comitato politico nazionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio nazionale di garanzia.
6. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.
7. Il comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.
8. Il comitato politico nazionale elegge, nel suo seno, la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la segreteria, la direzione nazionale.
9. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l’elezione dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo.
10. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, i presidenti dei gruppi parlamentari, e i portavoce nazionali dei/lle giovani comuniste/i.
11. Il comitato politico nazionale può eleggere al suo interno un/una presidente.

Art. 46

1. La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale.
2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito.
3. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso.
4. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il parlamento italiano e quello europeo e sulla proposta di indicazione per i capigruppo al parlamento italiano ed europeo.

Art. 47

1. La segreteria nazionale è organo con funzioni esecutive.
2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici da comunicare al comitato politico nazionale.
3. Alla segreteria nazionale compete, anche, di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori.

Art. 48

1. La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito.
2. La funzione di segretaria/o nazionale non può essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per non più di 10 anni consecutivi.
3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione.

Art. 49

1. L'elezione della/del segretaria/o e quella della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto.
2. Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione a scrutinio segreto del presidente.
3. La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto.
4. C’è libertà di candidatura.
5. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti.
6. Nel caso in cui, in prima convocazione, non si raggiunga il numero richiesto per la validità della seduta, si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni.
7. La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto.
8. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.

Art. 50

1. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime.
2. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto.

Art. 51

Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi i sessi.

Art. 52

1. La segreteria di circolo, di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del direttivo del circolo, del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale.
2. La proposta viene avanzata dal segretario di circolo, di federazione o regionale.
3. È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene più voti.

Art. 53

1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto segreto.
2. In caso di pluralità di circoli e di federazioni nel medesimo territorio, ciascun circolo o federazione avanza una proposta sulla quale decide l’istanza superiore.
3. E’ da evitare la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singoli/e compagni/e.
4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare ad incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito.
5. Le segreterie ad ogni grado devono essere costituite in maggioranza da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello.
6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.

Art. 54

1. Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni.
2.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 55

1. La/Il direttora/e di Liberazione, sentita la redazione, degli altri organi di informazione e le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal segretaria/o nazionale.
2. C’è libertà di candidature alternative.

Art. 56

1. L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito o di gruppo consiliare e di gruppo parlamentare è a tempo determinato ed è decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesorieri o dei gruppi, e deve essere comunicata agli organismi di direzione.
2. Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti.
3. Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento.

Art. 57

1. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante.
2. Le cooptazioni non possono, comunque, risultare superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale sono proposte.

Art. 58

Le/i presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il compito di presiedere le sedute, sovrintendere alla registrazione delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni e, in assenza del segretario/a, di convocare gli organismi.

XII - GLI ORGANISMI DI GARANZIA

Art. 59

1. Il collegio di garanzia è eletto nei circoli, nelle federazioni, a livello regionale e nazionale.
2. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque a livello di circolo, non inferiore a cinque e non superiore a undici a livello federale e regionale e non inferiore a ventuno e non superiore a venticinque a livello nazionale.
3. È eletto con le procedure di cui al precedente articolo 50.
4. Ogni collegio elegge, nel proprio seno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente.
5. Il collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, una presidenza composta dal presidente, da due vicepresidenti, un segretario e tre membri.
6. Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno.
7. È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:
- esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli iscritti;
- garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;
- adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;
- formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;
- esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie;
- esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 64;
- verificare la validità delle firme per la convocazione dei congressi straordinari;
- esaminare i bilanci ed i conti consuntivi.
8. A questo fine il collegio nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente.
9. I collegi federali e regionali di garanzia ed il collegio nazionale esercitano, altresì, la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito.
10. Il collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell’informazione dei componenti dei collegi federali e regionali.
11. La funzione di tesoriere, a qualunque livello, è incompatibile con quella di revisore dei conti e di componente dei collegi di garanzia.
12. Le/i componenti dei collegi di garanzia partecipano alla riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto.
13. Il collegio federale di garanzia è istanza di appello rispetto ai collegi di circolo. Quello nazionale è istanza di appello rispetto ai collegi federali e regionali.
14. Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori.
15. Il collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/ai componenti degli organismi di federazione, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi regionali, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e le/i consigliere/i e deputate/i regionali. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo.
16. Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali, nonché di giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi e dei quesiti referendari previsti dall’articolo 11.

Art. 60

1.Tutti gli atti e, in particolare, i provvedimenti disciplinari del collegio nazionale di garanzia sono definitive e vincolanti per le/gli iscritte/i al partito.
2. Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni e degli atti prescrittivi di fare, non fare, permettere, determina la perdita dell'iscrizione al partito.
3. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il collegio nazionale di garanzia può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, ovvero, può nominare, di volta in volta, un "commissario ad acta".

Art. 61

1. L’inosservanza o il rifiuto previsto dal comma 2 dell’art. 60, le formali dimissioni dal partito nonché la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle del partito, comporta la perdita dell’iscrizione al partito.
2. La perdita dell’iscrizione partito si concreta con il mero atto di accertamento dell’inadempienza e con la conseguente declaratoria.
3. La reiscrizione al partito non può avvenire prima di due anni dalla declaratoria e, in ogni caso, sulla richiesta di reiscrizione, deve pronunciarsi il CNG. Identica procedura si adotta, nel termine di un anno, nel caso di formale dimissione dal partito.

Art. 62

1. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei membri dei collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente l'assemblea di circolo, il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato politico nazionale in seduta congiunta con il rispettivo collegio di garanzia, nel rispetto degli esiti congressuali.
2. La funzione di componente di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non è istanza d’appello per decisioni dei collegi federali.

Art. 63

1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e, in ogni caso, è escluso per il dissenso politico, comunque espresso, nello svolgimento della vita democratica del partito, così come previsto dallo Statuto.
2. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono:
- il richiamo formale;
- la sospensione da incarichi direttivi;
- la sospensione dal partito;
- l'allontanamento dal partito.
3. La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello Statuto.
4. La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello Statuto, ovvero, di comportamenti lesivi della immagine pubblica del partito.
5. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per periodo massimo di un anno.
6. L’allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio all’organizzazione del partito.
7. Nei casi di particolare gravità, le misure sospensive di cui al comma precedente e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia.
8. Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione.
9. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente.
10. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere motivato e adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
11. Esso è comunicato per iscritto all'interessato e all'organismo dirigente di livello corrispondente.
12. E' sottoscritto dal presidente del collegio.
13. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'organismo di appello, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
14. Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile.
15. Gli iscritti che siano stati allontanati dal partito non possono essere re-iscritti prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi il direttivo di circolo nel quale era precedentemente iscritto.

Art. 64

1. Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, gli organi di direzione nazionale e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario.
2. Questo congresso deve essere indetto entro 3 mesi. Per periodi superiori deve essere acquisito il parere favorevole del CNG. Debbono occuparsene gli organismi di direzione, di intesa con gli organismi di garanzia. Le discussioni su proposte di scioglimento debbono vedere l’audizione di tutte le parti interessate.
3. La gestione delle situazioni di cui al comma 2 è affidata, temporaneamente, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall’organismo che lo nomina.

Art. 65

1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso.
2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.
3. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.

Art. 66

1. La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità.
2. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalità.
3. L’autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è consentita esclusivamente nel caso in cui la/ il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l’autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito.

XIII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE

Art. 67

1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve rifarsi all’obiettivo di eleggere donne e uomini in termini il più possibile paritari.
2. Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del candidata/o.
3. La/il candidata/o anche se non iscritto/a al partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito ed è tenuto/a a rispondere ai requisiti previsti dal presente articolo. A tale fine verrà concordato un impegno.
4. Le/gli elette/i debbono:
- conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del Gruppo nell'esercizio del loro mandato;
- versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale di cui all’articolo 73.

Art. 68

1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del partito.
2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralità delle esperienze e delle soggettività interne al Partito e di quelle esterne che collaborano con esso.
3. Non può essere ricandidato, fatto salvo/a il/la segretario/a nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni equivalenti a due mandati interi: parlamentare europeo, deputata/o, senatrice/ore, chi ha svolto funzioni di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale. In questo ultimo caso, se le funzioni sono state svolte in città metropolitane.
4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, l’organismo deputato ad approvare le liste può stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.

Art. 69

1. Le candidature nei consigli comunali e circoscrizionali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione.
2. Nel caso in cui insistano più circoli in un Comune, le candidature sono proposte dai circoli del Comune e votate dal CPF.
3. Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati politici federali.
In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente.
Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale.
4. Non può essere ricandidato chi ha svolto due mandati interi consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti del comitato competente.
5. Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.
6. Vige il diritto di candidature alternative.

Art. 70

1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le varie proposte.
2. La lista definitiva delle/dei candidate/i è approvata dalla direzione nazionale.
3. Vige il diritto di candidature alternative.
4. Per le candidature al Parlamento europeo, la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.

XIV - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

Art. 71

1.I mezzi finanziari del partito sono costituiti:
- dalle quote del tesseramento;
- dal finanziamento pubblico;
- da sottoscrizioni volontarie;
- dagli introiti delle feste e delle altre iniziative politiche.
2. Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore.
3. Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati politici federali stabiliscono, per ogni entrata derivante dalle iniziative del partito, le quote da ripartire fra le diverse istanze.
4. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse istanze di partito.
5. I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali.
6. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.
7. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, sia sul terreno dell'iniziativa che del profilo dell'apparato, del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento.
8. Di conseguenza, il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato addetti a ruoli interni a partire dal suo livello centrale.
9. Viene inoltre data priorità al finanziamento delle organizzazioni decentrate del partito.

Art.72

1. La/il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato.
2. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi, sia attiva che passiva, in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.
3. La/il tesoriera/e ha la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione.
4. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.
5. Il patrimonio immobiliare del partito appartiene all’intera comunità di iscritti ed iscritte al partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della direzione nazionale.
6. La/il tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.
7. Nel caso di elezione di un nuovo/a tesoriere/a, il/la tesoriere/a uscente è obbligato/a a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuovo/a tesoriere/a mediante apposito verbale.
8. Il/La tesoriere/a è componente di diritto della Segreteria, a tutti i livelli.

Art. 73

1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale.
2. I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che ne fissano l’entità in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale.
3. Il mancato rispetto di questa norma determina l’intervento del collegio di garanzia e l’automatica esclusione da successive candidature.
I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonché dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente. I regolamenti fissano le cifre massime della retribuzione.

Art. 74

1. Ciascuna organizzazione di partito deve redigere e approvare annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.
3. I bilanci sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti.
4. Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore.
5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da parte dell'amministrazione centrale del partito.
6. I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita con le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali.
7. I bilanci regionali sono esaminati ed approvati dai CPR riuniti con le/i tesoriere/i provinciali. I bilanci federali sono esaminati ed approvati dai CPF riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo.
8. Tutti i bilanci devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli iscritte/i.
9. Il bilancio consuntivo nazionale è pubblicato integralmente sugli organi di stampa del partito ed almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.
10. In ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge.
11. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalità politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.

XV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Art. 75

1. La stampa del partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal comitato politico nazionale.
2. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.

XVI - I SIMBOLI DEL PARTITO

Art. 76

1. La bandiera del partito è rossa e reca, in colore oro, la stella, la falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali è legato all'asta della bandiera.
2. II simbolo del Partito è così descritto:
“due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco SINISTRA EUROPEA”. Il secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa ed inclinata a sinistra sormontato dalla scritta in nero RIFONDAZIONE, nella parte inferiore compare la scritta in nero PARTITO COMUNISTA. Le due scritte sono separate da due settori circolari verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale”.
5. Gli inni del partito sono: L'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori.
6. Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, così come gli atti ufficiali ove possibile.
Art. 77
Nelle elezioni nazionali ed europee, l’eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del comitato politico nazionale.

XVII- DISPOSIZIONE FINALE

Le nuove disposizioni inerenti i gruppi dirigenti e gli incarichi istituzionali si applicano a partire dal prossimo Congresso.

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